Anno XI 
Giovedì 19 Giugno 2025
- GIORNALE NON VACCINATO

Scritto da Redazione
Politica
04 Luglio 2022

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Il Tar - Tribunale amministrativo regionale per la Toscana - ha respinto il ricorso presentato da Conpat Sc A Rl ed ha dato, di fatto, ragione alla Provincia nell'annullare la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Ponte sul fiume Serchio.

«Quella della decisione del Tar – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – è una gran bella notizia per la Provincia e per i lucchesi. Innanzi tutto, quella che è stata vista come una scelta inopinata, si è rivelata la migliore. C'è voluto molto coraggio ad annullare la gara e fermarsi in quello che sembrava un iter oramai destinato ad andare avanti verso l'apertura del cantiere. C'è voluto il coraggio di pensare al futuro con concretezza e realismo e non voler portare a casa un risultato che sembrava acquisito, ma che, domani, avrebbe potuto portare non pochi problemi alla realizzazione finale del Ponte. Abbiamo anteposto a tutto l'interesse della comunità e questa scelta ci ha pagati, come dimostra la sentenza del Tar per la quale voglio ringraziare l'avvocato Giuseppe Toscano che ha saputo patrocinare al meglio la nostra causa. Adesso, con la nuova gara già indetta, si procederà spediti verso l'aggiudicazione dei lavori e la conseguente apertura del cantiere. Adesso continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità per dare il via al cantiere il prima possibile».

Quando la Provincia decise di annullare le procedure di gara di cui risultava vincitrice la società Copat, questa decise di impugnare gli atti e presentare ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo regionale, però, effettuate tutte le verifiche e le valutazioni ha valutato «evidente la correttezza – si legge nella sentenza – del percorso motivazionale sull'esistenza di un prevalente interesse pubblico che suggeriva di non procedere all'aggiudicazione». Questo, sempre secondo la sentenza del Tar «è, di per sé, sufficiente ad esaurire gli obblighi ai quali era tenuta la stazione appaltante (e cioè la Provincia)».

Respinta anche la domanda di risarcimento del danno «non sussistendo nemmeno i presupposti per individuare una responsabilità precontrattuale» e sottolinea come sia noto che l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto altro non rappresenti che un atto «endoprocedimentale, instabile e a effetti interinali, che determina una scelta ancora non definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che a un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva costituisce un evento fisiologico, inidoneo, di per sé, a ingenerare forme di affidamento tutelabili e, dunque, un qualsivoglia obbligo risarcitorio».

In conclusione «l'infondatezza della censura proposta – conclude la sentenza – consente di respingere il ricorso».

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