claudio
   Anno XI 
Venerdì 1 Novembre 2024
- GIORNALE NON VACCINATO
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie

Scritto da Redazione
Rubriche
02 Giugno 2020

Visite: 17

Già con la Legge di Bilancio 2020 è stato confermato il “pacchetto” delle detrazioni sulle spese per interventi di recupero edilizio, compreso il sismabonus e l’ecobonus; è stato inoltre previsto il nuovo “bonus facciate”, che in alcuni casi può sovrapporsi agli interventi di risparmio energetico.

Ora, con il «Decreto Rilancio», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso, viene introdotta l'agevolazione fiscale più alta finora concessa nel panorama degli incentivi sotto forma di detrazione dall'imposta: il nuovo provvedimento infatti porta la detrazione fino al 110%, in relazione a taluni interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, eseguiti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L’art. 119 del Decreto individua tre interventi, per i quali spetta la detrazione «potenziata; tali interventi si possono definire «trainanti», perché in loro presenza la detrazione si può estendere anche ad altri interventi di efficientamento energetico (ma solo e soltanto se si accompagnano a uno dei tre interventi principali, altrimenti restano valide le consuete aliquote del 65% o del 50%, a seconda della casistica). Venendo dunque ai tre interventi indicati dall'art. 119 DL Rilancio, la detrazione del 110% spetta nei seguenti casi:

Interventi «trainanti»

Massimale di spesa

a)

Isolamento termico dellesuperfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo

60mila euro pern.unità immobiliari che compongono l'edificio

b)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

30mila euro per n. unità immobiliari che compongono l'edificio

c)

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenticon impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

30mila euro

 

Purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, la detrazione del 110% si estende anche ai seguenti:

Intervento

Massimale di spesa

Note

Altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 DL 63/2013

Limite di spesa individuato per ciascun intervento dall'art. 14 DL 63/2013

 

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica

48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; in caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale)

Subordinata alla concessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito; non cumulabile con altri incentivi pubblici

Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente

48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

3.000 euro (limite ex art. 16-ter DL 63/2013)

 

 

Sismabonus e polizza contro i rischi

Si prevede l'innalzamento della detrazione fino al 110% anche per il cosiddetto «sismabonus», sempre in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetta inoltre una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Queste disposizioni di favore si applicano agli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, mentre sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (peraltro già oggi esclusi dal «sismabonus»).

 

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni in commento spettano:

- ai condomìni,

- alle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (ma non su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale);

- agli IACP (istituti autonomi case popolari) ed enti con le stesse finalità sociali, sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.

Si potrà dunque sfruttare il beneficio fiscale in relazione sia agli interventi sulle parti comuni condominiali, sia agli interventi sulle singole unità immobiliari (abitazione principale o meno).

Se però si tratta di edifici unifamiliari, la detrazione spetta solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale.

Dalla lettura della norma e salvo modifiche in sede di conversione, nonché salvo diversa interpretazione ufficiale, pare potersi concludere che il privato possa avvalersi della detrazione 110% per interventi sulla propria “seconda casa” – ad esempio al mare – solo se l'immobile sia situato in un contesto condominiale, mentre non potrà farlo se si tratta di una villetta unifamiliare.

In tale secondo caso, resterà fruibile la detrazione “ordinaria” al 65% per il risparmio energetico (o 50% per taluni interventi o alle maggiori aliquote in caso di interventi antisismici).

 

Detrazione, sconto in fattura e cessione della detrazione: come utilizzare il beneficio fiscale

Il soggetto che esegue i lavori può beneficiare direttamente della detrazione del 110% calcolata sulle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con ripartizione della detrazione in cinque quote annuali. In questo caso, il contribuente «recupererà» il 110% della spesa sostenuta, nei cinque anni successivi (e dunque nelle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate a partire dal 2021).

Se la spesa da sostenere è particolarmente ingente, il soggetto interessato deve verificare di essere “capiente”: se l'imposta sui redditi prevista non è sufficiente ad assorbire la quota annuale della detrazione del 110%, nonché eventuali altre detrazioni spettanti, si rischia di perdere in tutto o in parte il beneficio fiscale.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il DL Rilancio prevede la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, oppure di optare per lo sconto in fattura.

Quanto allo sconto in fattura, esso sarà pari alla detrazione e sarà anticipato dal fornitore. Il fornitore, a sua volta, potrà recuperare l'importo sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione. Si tratta di una facoltà percorribile su opzione e da concordare con il fornitore: non è dunque sempre detto che tale opzione sia nei fatti esperibile e si può presumere che tale procedura sarà proposta dai fornitori che si saranno organizzati finanziariamente in tal senso.

Quanto alla cessione del credito, essa potrà avvenire a favore del soggetto che esegue i lavori, anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

Sia nel caso di sconto in fattura che nel caso di cessione del credito, il soggetto interessato deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, a cura di un soggetto a tal fine abilitato (tra i quali gli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).

Il beneficio spetta per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Nel frattempo, occorre attendere la conversione del DL Rilancio, onde verificare eventuali modifiche rispetto al testo originario delle norme in commento. Per l'applicazione pratica, occorrerà poi attendere l'emanazione di apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, atteso entro il prossimo 18 giugno.

Pin It
real
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie

ULTIME NOTIZIE BREVI

Spazio disponibilie

MTVB Fabo Herons comunica che, per motivi di ordine pubblico, su richiesta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è…

Geal SpA comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, il 6 novembre dalle ore 09:00 alle ore 17:00 potrà essere sospesa…

Spazio disponibilie
Spazio disponibilie

Il movimento valdese compie 850 anni di storia, e la Chiesa valdese di Lucca organizza un momento…

Inps curerà un incontro dedicato ai "pro"  e dedicato a tutti coloro che vogliono muovere o stanno muovendo…

Anche ad Altopascio si festeggia il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Domenica 3 novembre si terrà…

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Porcari, mercoledì 6 novembre, dalle ore 8.30…

Spazio disponibilie

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, insieme all'assessore comunale Moreno Bruni, alla presenza del nuovo prefetto di Lucca, Giuseppa Scaduto, dell'amministratore …

Trasferta "classica" per le ragazze della serie B del Green Lucca Le Mura Spring che mercoledi 30 ore…

Spazio disponibilie

RICERCA NEL SITO

Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie
Spazio disponibilie