Dopo una lunga attesa, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. “rilancio”, è entrato in vigore. Stante l’ampiezza e la complessità del provvedimento, verranno analizzate solo le misure più significative con interventi concentrati solo su singoli provvedimenti.
Tra le misure più interessanti troviamo certamente gli articoli 28 e 122, con riferimento al provvedimento sul “Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”.
A imprese e professionisti con ricavi o compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 non superiori a € 5 milioni, spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In sostanza ci rientrano tutte le tipologie di immobili ad eccezione delle civili abitazioni.
Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume dì ricavi e compensi registrato nel periodo d' imposta precedente.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d' imposta precedente.
Rispetto alla precedente previsione questo assicura una copertura sia temporale più larga (tre mesi, marzo aprile e maggio 2020) che oggettiva, spettando a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e non solo agli immobili di categoria C1 del precedente decreto.
Il credito può essere recuperato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e in compensazione, direttamente nel modello F24, successivament6e all’avvenuto pagamento dei canoni. La novità consiste nella possibilità di optare, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio, per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Si precisa che le procedure per perfezionare il recupero del credito o l’eventuale cessione, saranno oggetto di disposizioni applicative che saranno emesse entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto con provvedimento della Agenzia delle Entrate.