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Martedì 26 Novembre 2024
- GIORNALE NON VACCINATO
claudio
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Scritto da Redazione
Cronaca
02 Maggio 2020

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Al tempo del Covid-19, l’Affaire mascherine è divenuto un tormentone maldestramente trattato a tutti i livelli. Tra iniziali conferme e smentite, errori comunicativi e conseguente isteria collettiva, gli esperti più che elargire certezze hanno dispensato in questi mesi opinioni contraddittorie. Il risultato di questo “zimbaldone” di narrazioni in tempo di pandemia è stato un alternarsi tra irreperibilità dei dispositivi di protezione individuale e prezzi alle stelle. In questo scenario speculativo, ho chiesto il parere dell’autorevole Avvocato Piergiorgio Assumma dello Studio Legale Assumma, uno dei più noti e prestigiosi della Capitale. Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la Tutela delle Vittime di Omicidio Stradale e docente presso l’Accademia della Guardia di Finanza, offre da sempre il proprio contributo per promuovere una corretta conoscenza del diritto penale.

Avvocato Assumma,  l’emergenza Coronavirus  ha reso indispensabile per la nostra quotidianità l’impiego di mascherine. Nei mesi appena trascorsi abbiamo assistito all’introvabilità di queste ultime e alla relativa immissione in commercio a prezzi esorbitanti. Un simile atteggiamento speculativo che tipo di conseguenze penalmente rilevanti è in grado di ingenerare?

«Assolutamente sì.  Esiste una specifica fattispecie di reato, l’articolo 501 bis del codice penale, che sanziona chi compie manovre speculative sui beni.

Pensiamo che la struttura del codice penale e la sua visione globale è composta da principi di legge, di morale, di etica, di economia, di principi sociali. In un momento storico come questo andare a speculare su beni di prima necessità, che ci proteggono dal virus, non solo è contro la legge, ma soprattutto, contro la morale. Fare affari sulla sofferenza, sulla paura della gente e sulla necessità è un atto criminale. Chi lo fa, non può essere considerato un uomo».

Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha fissato con ordinanza in 0.50 centesimi il prezzo delle mascherine chirurgiche.  Cosa è necessario che sappiano i commercianti e le aziende che intendano desistere dalle nuove disposizioni anti speculazione?

«L’articolo 501 bis c.p. prevede una pena che va da 6 mesi a tre anni e una multa da 516 a 25.825 euro per chi, nell'esercizio di un’attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative sui beni o per chi occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da creare un rincaro dei prezzi sul mercato. Rincaro che però, al di là del singolo commerciante (che comunque potrebbe avere, per dimensioni d’impresa o stoccaggio, ampie quantità di merce e divulgazione di vendita) deve avere un carattere di ampia diffusività. In sostanza, non deve essere diffusa su tutto il territorio dello Stato, ma basta, per potersi configurare, un’ampia porzione dello stesso».

Dopo l’intervenuta ordinanza, alcune farmacie di La Spezia hanno ritirato per tre giorni dalla vendita le mascherine chirurgiche. Ciò ha così indotto i cittadini ad acquistare modelli più costosi quali, Ffp2 o Ffp3 o, ancor peggio, a non utilizzare dispositivi di protezione individuale. Una simile vicenda offre margini per un’indagine da parte della Procura?

«Sì, se non vi sono cause differenti da una manovra speculative (ad esempio hanno scoperto che quelle mascherine non erano tecnicamente idonee). Sempre il citato art 501 bis, in ottica di una manovra speculativa, parla di “occultare” le merci. Condotta che determina o un innalzamento dei prezzi dovuto ad una domanda alta ed un’offerta bassa oppure costringe a comprare le mascherine ffp2 o ffp3, visto che le altre non si trovano o meglio, non le fanno trovare. Le faccio un esempio, comprendiamo meglio il senso di una manovra speculativa. Io e lei siamo con una jeep nel deserto, ci perdiamo, lei ha addosso bracciali, collane d’oro, un orologio di lusso, io sotto il sedile 10 litri d’acqua. Passano i giorni e lei non può bere, a questo punto lei sarà disposta a cedere il suo oro (con il suo relativo prezzo di mercato) al posto della mia acqua ( con un prezzo di mercato grandemente inferiore a quello dell’oro), per non morire di sete. Questo per dire cosa? Per far capire, come detto, una manovra speculativa. Cioè, lo speculatore si avvale della necessità altrui per guadagnare».

La moda detta le sue regole anche in stati di emergenza. La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto una serigrafia che riproduceva mascherine con loghi di alcuni marchi griffati. In che tipo di conseguenze penali possono incorrere il titolare della serigrafia e l’eventuale committente?

«L’usurpazione del marchio. Cioè chi produce non ha la licenza per l'uso del relativo simbolo grafico, ovviamente, neanche in forza di un preuso antecedente alla domanda di registrazione. Si apriranno, cosí, per tutti i furbetti le contestazioni penali anche in questo caso. Andiamo ad analizzarle ed identificare le principali: L’articolo 473 del codice penale “ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”, secondo il quale: Chiunque , potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L’articolo 474 codice penale, “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. L’articolo 517 ter, “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Questi i reati contestabili ai furbetti del marchio. Attenzione che, nelle grandi società ed anche in quelle medio piccole, ci sono uffici interni dedicati alla repressione o studi legali che svolgono questa attività di tutela del marchio, al di là dell’encomiabile lavoro di indagine della Guardia di Finanza».

Che consigli può dispensare ai cittadini per tutelarsi da eventuali frodi in commercio, truffe o altri reati a danno dei consumatori? 

«Di stare molto attenti ai prezzi spropositati, alla qualità anche a livello tattile o visivo delle mascherine chirurgiche ad esempio. Prima di decidere di uscire per acquistarle, fate un giro su internet, su siti qualificati, e cercate più informazioni possibili. Se qualcosa non torna durante l’acquisto chiamate la Guardia di Finanza al 117, chiedendo l’intervento di una pattuglia».

Nella foto l'Avvocato Piergiorgio Assumma

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