Con sentenza n. 633/2025, pubblicata oggi, 2 aprile 2025, il Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Toscana ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Lucca (assistito dall'avvocato Luca Spaziani e dall'avvocato Alberto Fantini dello Studio Tonucci & Partners) promosso contro l'Autorità idricatoscana (Ait) e nei confronti di Gaia Spa, annullando il provvedimento con cui Ait aveva rigettato l'istanza di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel territorio comunale.
"Il Tar Toscana, Firenze, rigettate le eccezioni preliminari proposte da Ait e Gaia, ha rigettato un primo motivo di incompetenza e ha ritenuto nel merito che le ragioni addotte dall'Autorità idrica toscana per negare la salvaguardia del servizio idrico integrato del Comune di Lucca non meritano condivisione – dichiarano i legali del Comune di Lucca - In particolare, ha ritenuto fondata la censura sollevata dal Comune circa l'erronea interpretazione della AIT della nozione di gestione in forma autonoma ai sensi dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, precisando che tale espressione non può essere limitata alle sole gestioni dirette o tramite società in house, ma ricomprende anche altre forme di gestione esistenti, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma".
"Invece, dalla motivazione del provvedimento non risulta che sia stata svolta alcuna verifica – proseguono i legali - da parte dell'Autorità resistente, circa la contestuale presenza delle caratteristiche indicate dalla norma nell'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, nella localizzazione delle sorgenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, nell'utilizzo efficiente della risorsa e nella tutela del corpo idrico".
"Per effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato, secondo quanto stabilito dal TAR, l'Autorità Idrica Toscana, in sede di riesame dell'istanza di salvaguardia della gestione proposta dal Comune di Lucca, dovrà dunque pronunciarsi sulla presenza o meno delle caratteristiche di cui all'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del D.lgs. n. 152/2006.
La pronuncia ha anche significativamente chiarito che il decorso del termine del 1 luglio 2022 non può aver determinato la consumazione del potere dell'Autorità idrica toscana di verificare la sussistenza di detti requisiti, dal momento che la scadenza dell'affidamento a GEAL era ancora di là da venire. L'accoglimento – concludono gli avvocati - soddisfa in pieno le esigenze con determinazione portate avanti da questa Amministrazione Comunale, sancendo il diritto di vedere finalmente esaminata, nel merito, l'istanza di salvaguardia della gestione del Comune di Lucca".
"Evidentemente non eravamo cosi "temerari" (come diceva qualcuno) a provarci – dichiara il sindaco Mario Pardini - Ci abbiamo creduto e siamo felici di poter comunicare che il Tar ha accolto il nostro ricorso sulla gestione in autonomia del servizio idrico integrato. Adesso insieme agli uffici - che ringrazio per il grande lavoro, insieme agli avvocati Spaziani e Fantini - stiamo esaminando nel dettaglio la sentenza, che ad ogni modo conclude affermando l'annullamento del provvedimento di diniego dell'Autorità idrica toscana, che dovrà quindi pronunciarsi nuovamente nel merito della nostra richiesta sulla presenza o meno delle caratteristiche previste dalle norme vigenti".