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Scritto da Redazione
Cronaca
19 Giugno 2020

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Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3392 del 17 giugno 2020 ha deciso in merito alla causa tra la Fondazione Giacomo Puccini e Casa Ricordi SRL. La sezione specializzata “impresa A” del Tribunale di Milano ha dichiarato Casa Ricordi inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento verso la Fondazione Giacomo Puccini, in quanto legataria di Livio Dell’Anna, della quota ad essa spettante dei proventi d’autore maturati in relazione ai contratti intercorsi tra la stessa casa Ricordi, Giacomo Puccini, Antonio Puccini relativamente ai diritti d’autore delle opere Il tabarro, La Fanciulla del West e Turandot, condannandola al pagamento in favore della Fondazione Giacomo Puccini delle quote maturate dall’anno 2015 ad oggi e di quelle a venire fino alla caduta delle opere in pubblico dominio. Questa in sintesi la decisione del Tribunale di Milano.

Il Presidente e Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini “esprime a nome di tutto il Consiglio e di tutte le Istituzioni, che partecipano alla governance della Fondazione piena soddisfazione per la vittoria della causa contro Casa Ricordi e ringrazia l’Avvocato Giuseppe Rossi del Foro di Milano, che da anni assiste la Fondazione Giacomo Puccini, per il suo lavoro e per il successo conseguito. Ci auguriamo – prosegue il Presidente – che la gestione del patrimonio affidatoci da Rita e Livio Dell’Anna possa riprendere al meglio e rapidamente per garantire stabilità e sviluppo alla Fondazione: il consolidamento dei risultati conseguiti, senza i quali mai avremmo potuto sostenere le difficoltà attraversate a partire dal 2015, e la prosecuzione delle attività di rete e di collaborazioni locali, nazionali ed internazionali; di crescita dei ricavi del Museo e del Book-shop; di implementazione, conservazione e di valorizzazione del patrimonio archivistico a vantaggio della comunità degli studiosi e di marketing e media-relations a beneficio dell’intero territorio e di interventi compatibili con le risorse sulla Villino Giacomo Puccini di Viareggio - sono stati i capisaldi della nostra strategia negli ultimi anni. La Fondazione non ha piegato la schiena di fronte ad una palese ingiustizia ed è stata costretta ad una causa per vedersi riconosciuti diritti già ampiamente sanciti da sentenze ed accordi firmati. Lo ha fatto nell’esclusivo interesse pubblico di tutelare il radicamento lucchese e territoriale del patrimonio pucciniano, il cui valore dal 2000 in poi è tornato al centro del dibattito politico lucchese”. Rispetto al valore della causa il Presidente Tambellini prosegue: “La somma dovuta da Casa Ricordi dal 2015 al 31 dicembre 2019 supera i 2.800.000,00 euro. La prosecuzione dei diritti di Fanciulla del West e di Turandot fino al 2024 e di Suor Angelica e Gianni Schicchi fino al 2040, se oculatamente gestiti, garantiranno una vita lunga alla Fondazione, che potrà così partecipare autorevolmente al dibattito e alle scelte culturali territoriali e nazionali su Giacomo Puccini.”

Il Direttore Massimo Marsili, ringrazia anch’egli: “l’Avvocato Giuseppe Rossi per l’intenso e proficuo confronto, che ha permesso di affinare e supportare le scelte di volta in volta compiute nello sviluppo del giudizio” e ricorda che “c’è voluta una seconda causa per confermare i diritti già sanciti dal Tribunale di Firenze nel 2008. Mi auguro si tratti dell’ultima volta e che si possa finalmente programmare sul medio periodo in condizioni di certezza. Il bilancio della Fondazione in questi anni si è sostenuto grazie ai rilevanti risultati del Museo e alle risorse accantonate prudenzialmente. A fine anno ci leccheremo come tutti le ferite: minori flussi turistici nazionali ed esteri significano meno ricavi museali. Occorrerà quindi con altrettanta prudenza gestire le risorse che arriveranno per consolidare il bilancio e i nove posti di lavoro, che giornalmente operano per gestire il patrimonio affidato alla Fondazione. La Fondazione non è mai stata, né lo sarà in futuro un Bancomat, cui chiedere contributi. La manutenzione e l’implementazione delle collezioni del Museo e dell’Archivio e la loro piena fruibilità restano i principali obiettivi della Fondazione. La loro qualità e l’opera di Giacomo Puccini sono la garanzia dell’attenzione e della proiezione nazionale ed internazionale del territorio. Queste risorse ci permetteranno di potenziare lo sforzo già compiuto in questi anni per arrestare il degrado del Villino Giacomo Puccini di Viareggio. Spero, quindi, che le risorse arrivino nelle casse della Fondazione quanto prima.”

Un po’ di storia

La Fondazione in data 27 luglio 2015 riceveva una raccomandata con la quale Casa Ricordi comunicava la sospensione dei pagamenti dei diritti di utilizzazione delle Opere di Giacomo Puccini ancora sotto tutela. Casa Ricordi giustificava la sospensione adducendo come motivazione una diffida a firma di Simonetta Puccini che conteneva contestazioni circa al contenuto e ai limiti del legato di Livio dell’Anna. La Fondazione Giacomo Puccini intimava a Casa Ricordi l’immediato pagamento. Casa Ricordi rispondeva che la sospensione riguardava le sole opere Il Tabarro, La Fanciulla del West e Turandot e che il pagamento di Gianni Schicchi e di Suor Angelica procedeva regolarmente. Nel marzo del 2016, la Fondazione Giacomo Puccini muoveva causa contro Casa Ricordi nel precipuo intento di difendere: 1) i propri diritti già acclarati da sentenze e accordi transattivi con l’Agenzia del Demanio e con Simonetta Puccini, cui Casa Ricordi aveva dato pieno riscontro fino a tutto il 2014 e 2) la propria mission di tutela e valorizzazione del patrimonio di Giacomo Puccini affidatole dal legato testamentario di Livio Dell’Anna e dalla precedente volontà di Rita Dell’Anna.

Oggetto della causa

I proventi delle opere di Giacomo Puccini, sino alla sospensione dei pagamenti, erano così suddivisi: due terzi del 50% alla Fondazione Giacomo Puccini; un terzo di questo 50% a Simonetta Puccini (ed oggi, dopo il suo testamento, alla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini) e l’altro 50% a Casa Ricordi. La tesi espressa da Casa Ricordi è che alla Fondazione spetterebbero esclusivamente le quote di proventi maturate sino al cinquantaseiesimo anno dalla morte dell’ultimo dei coautori di ciascuna opera, mentre la stessa Casa Ricordi ritiene di appropriarsi per intero dei proventi dal cinquantaseiesimo sino al settantesimo anno dalla morte dell’ultimo dei coautori (quando ogni opera cadrà in pubblico dominio, in applicazione delle regole in tema di durata dei diritti patrimoniali d’autore introdotte nel 1996, di recepimento di una direttiva europea del 1993). La Fondazione sostiene, viceversa, che la quota di proventi oggetto di legato in suo favore, contenuto nel testamento Livio Dell’Anna, dovrà esserle versata sino alla caduta in pubblico dominio di ciascuna opera.

La Fondazione Giacomo Puccini ha sostenuto il proprio diritto, già sancito dal Tribunale di Firenze, nel 2008 durante il pieno contraddittorio della dott. Puccini e dell’Agenzia del Demanio, di godere pienamente della quota dei proventi dai diritti d’autore lasciategli per volontà di Livio Dell’Anna fino all’esaurimento settantennale della loro durata e che alcuna limitazione sia temporale, che in merito alla linea di successione poteva essere giustificata dalle fonti europee  e dalla loro ricezione nel diritto italiano. La Fondazione Giacomo Puccini ha resistito, altresì, alla pretesa di Casa Ricordi di ottenere la restituzione della somma di circa 1.100.00 euro quale valore delle quote dei proventi delle tre opere in periodo di prolungamento fino al 31 dicembre 2014.

La sentenza

La sentenza ha accolto gli argomenti della Fondazione Giacomo Puccini, rilevando:

  • la chiara volontà di Livio Dell’Anna di destinare alla Fondazione Giacomo Puccini i diritti di credito conseguenti alla cessione di diritti di sfruttamento economico delle opere da parte di Giacomo Puccini e del figlio Antonio a Casa Ricordi;
  • che Simonetta Puccini in corso di giudizio e dopo la lettera di diffida del 16 marzo 2015 non ha dato corso ad alcuna iniziativa ulteriore idonea a negare il diritto di credito discendente in capo alla Fondazione per effetto del legato di Livio Dell’Anna e la conseguente obbligazione di pagamento in capo a

    Casa Ricordi e che dunque le ragioni addotte nella comunicazione di Casa Ricordi da cui il contenzioso ha preso avvio sono da ritenersi infondate;
  • che la tesi sostenuta da Casa Ricordi secondo la quale la norma che estende il pagamento dei diritti d’autore dal cinquantaseiesimo anno al settantesimo anno dalla morte dell’ultimo co-autore riguarderebbe i soli autori, loro eredi e legatari e cessionari diretti, ma non gli eredi o legatari indiretti (come, nel caso di specie, la Fondazione Giacomo Puccini), è limitativa rispetto al tenore letterale della norma che non pone limitazioni né temporali, né successorie per l’individuazione dei soggetti che godono del prolungamento del diritto d’autore, e per questo infondata; inoltre, l’interpretazione di Casa Ricordi avrebbe determinato ingiustificate discriminazioni tra eredi o legatari del titolare originario del diritto, in base alla durata della loro vita;

Di conseguenza, la sentenza ha disposto:

  • in accoglimento delle domande della Fondazione Giacomo Puccini Casa Ricordi è condannata al pagamento di quanto dovuto in relazione alle opere Il tabarro, La fanciulla del West e Turandot dal 2015 e fino alla loro caduta in pubblico dominio – per Il Tabarro ciò è avvenuto a partire dal primo gennaio 2017 - e di conseguenza anche per Gianni Schicchi e Suor Angelica dallo scadere del cinquantaseiesimo anno – 2026 – fino al 2040;
  • il respingimento conseguente della richiesta di Casa Ricordi della restituzione di circa € 1.100.000 di proventi relativi a Il tabarro, La fanciulla del West e Turandot pagati dalla stessa Casa Ricordi dal 2010 al 2014.
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