Ieri è stato varato dal Consiglio dei Ministri che riduce, ulteriormente, il numero delle attività che si possono esercitare e proroga anche le misure finora vigenti la cui efficacia sarebbe terminata il 25 marzo prossimo, al 3 aprile.
Si prevede:
- sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1 e di cui è indicato anche il codice ATECO ai quali è consentita l’attività con la specifica contenuta nella lett. a) dell’art. 1.
In particolare sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nelle quali sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiare dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritiene la non sussistenza di queste condizioni;
- relativamente all’elenco si segnala che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro, poiché deve ritenersi che laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività ha puntualmente riportato il codice specifico;
- le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le attività commerciali vale quanto stabilito dal citato DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto;
- per quanto riguarda cantieri e lavori edili, queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate a esigenze di pubblica utilità, dette attività possano operare previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, applicando estensivamente quanto disposto dalla lettera d) del DPCM in oggetto.
Tra le attività sempre consentite si segnala quella di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché dei prodotti agricoli e alimentari. Le imprese le cui attività non sono sospese devono, ovviamente, seguire il Protocollo relativo alla misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Fino al 25 marzo è consentito, alle imprese che finora potevano lavorare e devono sospendere l’attività, completare l’attività necessaria alla sospensione compresa la consegna della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.