Riceviamo e pubblichiamo questo commento al processo Open Arms di Domenico Caruso, consigliere comunale Lega Salvini Premier di Capannori:
Quando per la porta dei Tribunali entra la politica, la giustizia esce impaurita dalla finestra. L’aforisma del grande giurista fiorentino Piero Calamandrei ben si addice al processo Open Arms contro il ministro Matteo Salvini nei cui confronti è in corso un dibattimento caratterizzato da pochi contenuti giuridici e molte connotazioni politiche conseguenza di quel mai tanto deprecato giustizialismo che intende eliminare dalla scena pubblica i leader politici che non è possibile battere alle elezioni.
Suscita indignazione il fatto che, mentre i trafficanti di esseri umani godono della più completa impunità, su Salvini penda una richiesta di condanna a sei anni di reclusione per la sola colpa di aver fatto rispettare da Ministro dell’Interno le leggi dello Stato, l’inviolabilità dei confini, la sovranità dell’Italia e per aver agito a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico in attuazione di una precisa e insindacabile linea politica del suo partito condivisa dal governo di cui il leader della Lega faceva parte all’epoca della vicenda Open Arms.
Ma sussiste davvero il delitto di sequestro di persona? Dal punto di vista giuridico è sufficiente considerare l’elemento soggettivo per escludere la sussistenza del dolo e, quindi, la configurabilità del delitto in questione nel caso in cui la materiale privazione della libertà di movimento costituisca il risultato di un comportamento contrassegnato dalla finalità di realizzare l’esercizio di un potere del quale Salvini era legittimamente investito. Ed è sufficiente ribadire che il ministro dell’interno ha il dovere di far rispettare le norme del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 286/1998) a mente delle quali: l’ingresso in Italia è consentito allo straniero in possesso di passaporto, di visto di ingresso, di documentazione atta a confermare lo scopo del soggiorno e che abbia la disponibilità di mezzi di sussistenza (art. 4); è disposto il respingimento degli stranieri privi dei requisiti richiesti (articolo 10); è previsto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10 bis) anche nel caso dei salvataggi in mare. È bene rimarcare che l’articolo 4 del testo unico dispone che non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una potenziale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato il che significa che può essere legittimamente impedito l’ingresso a soggetti privi di documenti e sulla cui condotta nulla è dato sapere.
Le norme del decreto 286/1998 sono pienamente conformi alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo come si evince dalla sentenza 57433 del 14 febbraio 2019 con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato a chiare lettere che “la Convenzione non sancisce alcun diritto per uno straniero di entrare o risiedere sul territorio di uno Stato” sicchè i governi hanno non solo il potere ma soprattutto il dovere di impedire l’immigrazione irregolare con i mezzi ritenuti più efficaci sulla base di una insindacabile valutazione politica stante la legittimazione popolare ottenuta con l’esercizio del voto da parte dei cittadini titolari della sovranità nazionale a mente dell’articolo 1, comma 2, della Costituzione”.
Quando gli elettori hanno votato per il partito di cui Salvini è leader ben conoscevano la linea politica di forte contrasto all’immigrazione irregolare. La suddetta linea era nota anche agli altri partiti di Governo ed era stata pienamente legittimata dal voto di fiducia del Parlamento e sono proprio queste considerazioni che dimostrano il carattere politico del processo in corso a Palermo reso ancor più evidente dal fatto che se davvero la condotta di Salvini avesse integrato il sequestro di persona di quel delitto avrebbero dovuto risponderne anche tutti gli uomini della catena di comando dal Viminale fino a Lampedusa per aver attuato un ordine illecito che ben potevano rifiutarsi di eseguire.
Nella requisitoria il Pubblico Ministero ha sostenuto che i diritti umani prevalgono su altre esigenze di tutela ma non è dato comprendere quali siano i diritti umani in questione dal momento che i migranti erano al sicuro a bordo della Open Arms, ricevevano viveri e assistenza sanitaria e, soprattutto, non godevano del diritto di entrare illegalmente in Italia.
Giova ricordare a proposito che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 353 del 21 novembre 1997 ha affermato che le ragioni della solidarietà umana non possono essere sostenute al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco di cui si è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno rispettate e non eluse o anche soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali.
Matteo Salvini sta affrontando con grande dignità un processo ingiusto che è di per sé una pena e deve essere fiero per come si è comportato da Ministro dell’Interno perché ha fatto rispettare le leggi e ha difeso la sicurezza e l’ordine pubblico in Italia. Tutti i cittadini dovrebbero essergli grati.