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Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un'abitante di San Concordio in merito alla rimozione della vecchia fontana per far posto alla pista ciclabile:
Perché è stata tolta la vecchia fontana in via Nottolini? Anche in viale Giusti è stato messo un fontanello, ma non per questo è stata tolta la vecchia fontana!
Non era antica, non era bella, ma si integrava bene nel contesto di inizio secolo di via Nottolini, ed era molto frequentata dai sanconcordiesi.
Era l’ultima delle 5 fontane, partendo da Guamo in direzione Mura, poste a corredo dell’acquedotto monumentale ed era perfettamente identica alle fontane del Centro Storico che sono in P.zza S.Alessandro, Via della Caserma, Piazza XX Settembre, Piazza Antelminelli, Viale Giusti ecc.
Tutte queste fontane sono fatte infatti secondo lo stesso modello: in ghisa con impresso lo stemma del Comune, rubinetto a stella in ottone, poggiata su un alto monoblocco in pietra grigia a sua volta posato su una pavimentazione in pietra delimitata da cordolo.
In sostituzione della fontana smantellata, è stato collocato un “fontanello” di forma squadrata realizzato in mattoni facciavista, posizionato in maniera obliqua e spostato verso il centro della strada. La scelta dei materiali del “fontanello” appare in chiara contrapposizione con quelli del vicinissimo Tempietto neoclassico del Nottolini: l’uno in mattoni rossi e dalle linee fortemente squadrate, l’altro in pietra bianca e dalla sagoma rotonda.
La rimozione della vecchia fontana di via Nottolini, cui generazioni di sanconcordiesi e di lucchesi hanno attinto “l’acqua buona” per la tavola, va nella direzione opposta a quella di cercare di rafforzare l’ identità dei quartieri fuori Mura e di salvaguardarne la memoria storica, che pure è un intento dichiarato da questa Amministrazione Comunale.
Quattro comitati e associazioni di S.Concordio, il Comitato Per S.Concordio, la assoc. Amici del Porto della Formica, l’assoc.Culturale Quartiere di S.Concordio e l’Archivio Storico S.Concordio, hanno scritto all’Amministrazione Comunale e all’ERP (soggetto che ha avuto in affidamento la gestione totale del progetto della pista ciclabile e ha appaltato i lavori) per chiedere di ricollocare al più presto in via Nottolini, esattamente dove era prima, in linea con il Tempietto, la vecchia fontana, con il suo spesso ed originale basamento in pietra e la pavimentazione in pietra delimitata da cordolo.
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Già con la Legge di Bilancio 2020 è stato confermato il “pacchetto” delle detrazioni sulle spese per interventi di recupero edilizio, compreso il sismabonus e l’ecobonus; è stato inoltre previsto il nuovo “bonus facciate”, che in alcuni casi può sovrapporsi agli interventi di risparmio energetico.
Ora, con il «Decreto Rilancio», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso, viene introdotta l'agevolazione fiscale più alta finora concessa nel panorama degli incentivi sotto forma di detrazione dall'imposta: il nuovo provvedimento infatti porta la detrazione fino al 110%, in relazione a taluni interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, eseguiti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
L’art. 119 del Decreto individua tre interventi, per i quali spetta la detrazione «potenziata; tali interventi si possono definire «trainanti», perché in loro presenza la detrazione si può estendere anche ad altri interventi di efficientamento energetico (ma solo e soltanto se si accompagnano a uno dei tre interventi principali, altrimenti restano valide le consuete aliquote del 65% o del 50%, a seconda della casistica). Venendo dunque ai tre interventi indicati dall'art. 119 DL Rilancio, la detrazione del 110% spetta nei seguenti casi:
Interventi «trainanti» | Massimale di spesa | |
a) | Isolamento termico dellesuperfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo | 60mila euro pern.unità immobiliari che compongono l'edificio |
b) | Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito. | 30mila euro per n. unità immobiliari che compongono l'edificio |
c) | Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di | 30mila euro |
Purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, la detrazione del 110% si estende anche ai seguenti:
Intervento | Massimale di spesa | Note |
Altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 DL 63/2013 | Limite di spesa individuato per ciascun intervento dall'art. 14 DL 63/2013 |
|
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica | 48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; in caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale) | Subordinata alla concessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito; non cumulabile con altri incentivi pubblici |
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente | 48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. | |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. | 3.000 euro (limite ex art. 16-ter DL 63/2013) |
|
Sismabonus e polizza contro i rischi
Si prevede l'innalzamento della detrazione fino al 110% anche per il cosiddetto «sismabonus», sempre in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetta inoltre una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Queste disposizioni di favore si applicano agli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, mentre sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (peraltro già oggi esclusi dal «sismabonus»).
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni in commento spettano:
- ai condomìni,
- alle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (ma non su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale);
- agli IACP (istituti autonomi case popolari) ed enti con le stesse finalità sociali, sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Si potrà dunque sfruttare il beneficio fiscale in relazione sia agli interventi sulle parti comuni condominiali, sia agli interventi sulle singole unità immobiliari (abitazione principale o meno).
Se però si tratta di edifici unifamiliari, la detrazione spetta solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale.
Dalla lettura della norma e salvo modifiche in sede di conversione, nonché salvo diversa interpretazione ufficiale, pare potersi concludere che il privato possa avvalersi della detrazione 110% per interventi sulla propria “seconda casa” – ad esempio al mare – solo se l'immobile sia situato in un contesto condominiale, mentre non potrà farlo se si tratta di una villetta unifamiliare.
In tale secondo caso, resterà fruibile la detrazione “ordinaria” al 65% per il risparmio energetico (o 50% per taluni interventi o alle maggiori aliquote in caso di interventi antisismici).
Detrazione, sconto in fattura e cessione della detrazione: come utilizzare il beneficio fiscale
Il soggetto che esegue i lavori può beneficiare direttamente della detrazione del 110% calcolata sulle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con ripartizione della detrazione in cinque quote annuali. In questo caso, il contribuente «recupererà» il 110% della spesa sostenuta, nei cinque anni successivi (e dunque nelle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate a partire dal 2021).
Se la spesa da sostenere è particolarmente ingente, il soggetto interessato deve verificare di essere “capiente”: se l'imposta sui redditi prevista non è sufficiente ad assorbire la quota annuale della detrazione del 110%, nonché eventuali altre detrazioni spettanti, si rischia di perdere in tutto o in parte il beneficio fiscale.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il DL Rilancio prevede la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, oppure di optare per lo sconto in fattura.
Quanto allo sconto in fattura, esso sarà pari alla detrazione e sarà anticipato dal fornitore. Il fornitore, a sua volta, potrà recuperare l'importo sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione. Si tratta di una facoltà percorribile su opzione e da concordare con il fornitore: non è dunque sempre detto che tale opzione sia nei fatti esperibile e si può presumere che tale procedura sarà proposta dai fornitori che si saranno organizzati finanziariamente in tal senso.
Quanto alla cessione del credito, essa potrà avvenire a favore del soggetto che esegue i lavori, anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Sia nel caso di sconto in fattura che nel caso di cessione del credito, il soggetto interessato deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, a cura di un soggetto a tal fine abilitato (tra i quali gli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Il beneficio spetta per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Nel frattempo, occorre attendere la conversione del DL Rilancio, onde verificare eventuali modifiche rispetto al testo originario delle norme in commento. Per l'applicazione pratica, occorrerà poi attendere l'emanazione di apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, atteso entro il prossimo 18 giugno.