Anno XI 
Mercoledì 2 Aprile 2025
- GIORNALE NON VACCINATO
claudio
claudio5

Scritto da Redazione
Cronaca
31 Marzo 2025

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Il personale ispettivo dell'ITL di Lucca-Massa Carrara ha effettuato un accertamento in provincia di Lucca nei confronti di due aziende che si sono succedute in un contratto di appalto per il servizio di promozione di vendita dei prodotti legati alla telefonia presso centri commerciali.

L'accertamento ha fatto emergere una situazione di sfruttamento di una fascia sociale più debole come quella dei giovani alle prime esperienze lavorative; difatti, 16 ragazzi sono stati assunti come promoter o hostess con contratto di lavoro intermittente, avvalendosi di un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) stipulato da organizzazioni sindacali  dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente meno rappresentative sul piano nazionale, con una retribuzione base inferiore di oltre il 30% rispetto a quella prevista dal CCNL leader, oltre a non prevedere la 14^ mensilità.

È  stato pertanto effettuato il conteggio della differenza retributiva lorda tra la retribuzione spettante per la figura del promoter o hostess prevista dal CCNL leader e quella lorda imponibile denunciata sulla base del CCNL minoritario applicato, al fine di consentire il recupero contributivo e l'emanazione della diffida accertativa per il pagamento delle differenze retributive ai lavoratori per un totale di 29.500 euro; in particolare, la diffida accertativa è stata emanata sia a carico dell'azienda titolare del rapporto lavorativo sia a carico della committente, obbligata in solido al pagamento delle spettanze dovute in base alla legge sull'appalto.

Nell'ambito della medesima verifica  è stato effettuato il disconoscimento dei rapporti di lavoro intermittente stipulati dalle due società con i soggetti, sia per carenza del requisito soggettivo legato all'età – la legge prevede la possibilità di attivare i contratti intermittenti sotto i 25 o sopra i 55 anni di età - sia per la mancanza di quello oggettivo richiesto dalla legge – in quanto né la contrattazione collettiva applicabile né  la normativa vigente prevede la possibilità di ricorrere a quella tipologia contrattuale per i profili di "hostess" o "promoter",  con le conseguenti sanzioni a carico dei datori di lavoro per informazioni errate e mancanti nel contratto di lavoro consegnato e nelle comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego per un ammontare complessivo di 6.656 euro.

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